l. La presente legge, nel rispetto delle competenze regionali, definisce il quadro di riferimento per la messa a punto e l'attuazione di un organico piano nazionale di interventi finalizzati a sostenere le imprese zootecniche nell'adozione delle scelte tecnologiche necessarie per adeguare i loro processi produttivi ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di rischio di inquinamento da nitrati delle acque nonché per sviluppare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese agricole singole o associate operanti nel settore degli allevamenti zootecnici e, in particolare, a quelle che svolgono la loro attività in zone classificate come vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, approva con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi
1. La realizzazione degli impianti ad uso comune di cui all'articolo 3, comma 3, è di competenza dello Stato che provvede alle relative spese.
2. Le imprese che operano nelle aree ove è prevista la realizzazione di un impianto ad uso comune e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno realizzato né progettato la realizzazione di un impianto aziendale per la riduzione dei carichi azotati, sono tenute ad organizzarsi in consorzio. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno progettato, ma non ancora realizzato, un impianto aziendale per la riduzione dei carichi azotati hanno facoltà di non aderire al consorzio, purché diano attuazione al progetto medesimo nei tempi previsti dallo stesso. Nel caso le stesse imprese decidano di aderire al consorzio rinunciando alla realizzazione dell'impianto aziendale progettato, esse hanno diritto a un rimborso pari a un terzo delle spese di progettazione.
3. I consorzi di cui al comma 2 ricevono in concessione gli impianti ad uso comune di cui all'articolo 3, comma 3, e sono responsabili delle spese di esercizio e di manutenzione degli stessi.
4. In caso di produzione di energia elettrica, la stessa è distribuita dai singoli consorzi alle imprese aderenti in proporzione alla materia organica conferita e in misura comunque non superiore alle esigenze energetiche delle imprese medesime. L'energia eventualmente in eccesso rispetto alle esigenze energetiche del complesso delle imprese aderenti ai singoli consorzi è riversata nella rete.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, determina, entro il 30 settembre di ogni anno, la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che i produttori di energia elettrica convenzionale sono tenuti a immettere nella rete nell'anno successivo.
2. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata di almeno 0,3 punti percentuali annui per ciascuno degli anni di attuazione del Piano.
3. Alla produzione di energia elettrica da parte degli impianti di cui alla presente legge è associato il riconoscimento di un certificato verde ogni 50 MWh/anno prodotti. Il valore dei certificati verdi di cui al presente comma è superiore del 10 per cento rispetto a quelli associati all'energia prodotta da altre fonti rinnovabili per il periodo di operatività del Piano.
4. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di curo per ciascuno degli anni del periodo 2007-2012, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda gli anni 2010, 2011 e 2012, con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.