PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      l. La presente legge, nel rispetto delle competenze regionali, definisce il quadro di riferimento per la messa a punto e l'attuazione di un organico piano nazionale di interventi finalizzati a sostenere le imprese zootecniche nell'adozione delle scelte tecnologiche necessarie per adeguare i loro processi produttivi ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di rischio di inquinamento da nitrati delle acque nonché per sviluppare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese agricole singole o associate operanti nel settore degli allevamenti zootecnici e, in particolare, a quelle che svolgono la loro attività in zone classificate come vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e per la produzione di energia da attività zootecniche).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, approva con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi

 

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azotati e per la produzione di energia da attività zootecniche, di seguito denominato «Piano».
      2. Ai fini della predisposizione del Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque.
      3. Con riferimento alla classificazione di cui al comma 2, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato e alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di codigestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
      4. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree nelle quali le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune ai sensi del comma 3.
      5. In caso di ritardi da parte di una o più regioni nella trasmissione delle indicazioni di cui al comma 3, il Piano è comunque operativo e il finanziamento delle opere in esso previsto avviene in funzione della tempestività di predisposizione dei suddetti atti da parte delle regioni. Ferme restando le dotazioni finanziarie previste dal comma 6, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a integrare il piano con le indicazioni trasmesse dalle regioni ai sensi del periodo precedente, comunque non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, recante l'approvazione del medesimo Piano.
      6. Il Piano ha una durata di sei anni e ha una dotazione finanziaria di 200 milioni
 

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di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2007 e il 2012. Tali importi sono destinati, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, all'incentivazione della realizzazione di impianti aziendali.

Art. 4.
(Realizzazione degli impianti e obblighi delle imprese).

      1. La realizzazione degli impianti ad uso comune di cui all'articolo 3, comma 3, è di competenza dello Stato che provvede alle relative spese.

      2. Le imprese che operano nelle aree ove è prevista la realizzazione di un impianto ad uso comune e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno realizzato né progettato la realizzazione di un impianto aziendale per la riduzione dei carichi azotati, sono tenute ad organizzarsi in consorzio. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno progettato, ma non ancora realizzato, un impianto aziendale per la riduzione dei carichi azotati hanno facoltà di non aderire al consorzio, purché diano attuazione al progetto medesimo nei tempi previsti dallo stesso. Nel caso le stesse imprese decidano di aderire al consorzio rinunciando alla realizzazione dell'impianto aziendale progettato, esse hanno diritto a un rimborso pari a un terzo delle spese di progettazione.

      3. I consorzi di cui al comma 2 ricevono in concessione gli impianti ad uso comune di cui all'articolo 3, comma 3, e sono responsabili delle spese di esercizio e di manutenzione degli stessi.

      4. In caso di produzione di energia elettrica, la stessa è distribuita dai singoli consorzi alle imprese aderenti in proporzione alla materia organica conferita e in misura comunque non superiore alle esigenze energetiche delle imprese medesime. L'energia eventualmente in eccesso rispetto alle esigenze energetiche del complesso delle imprese aderenti ai singoli consorzi è riversata nella rete.

 

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      5. Le imprese che operano in aree ove è prevista la realizzazione di un impianto centralizzato e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già realizzato un analogo impianto aziendale e le imprese di cui all'articolo 3, comma 4, ricevono un contributo pari al 50 per cento delle spese di realizzazione del medesimo impianto aziendale.

      6. In caso di impianti ad uso comune per la codigestione di effluenti zootecnici con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola, gli obblighi e gli incentivi di cui al presente articolo sono estesi anche alle imprese non zootecniche che operano nella zona ove è realizzato l'impianto ad uso comune che sono interessate all'utilizzo dello stesso.

Art. 5.
(Sviluppo delle energie da fonti rinnovabili).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, determina, entro il 30 settembre di ogni anno, la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che i produttori di energia elettrica convenzionale sono tenuti a immettere nella rete nell'anno successivo.

      2. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata di almeno 0,3 punti percentuali annui per ciascuno degli anni di attuazione del Piano.

      3. Alla produzione di energia elettrica da parte degli impianti di cui alla presente legge è associato il riconoscimento di un certificato verde ogni 50 MWh/anno prodotti. Il valore dei certificati verdi di cui al presente comma è superiore del 10 per cento rispetto a quelli associati all'energia prodotta da altre fonti rinnovabili per il periodo di operatività del Piano.

      4. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da

 

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ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

      5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo di operatività del Piano. Per gli anni successivi si provvede, annualmente e su base triennale, con la legge finanziaria.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di curo per ciascuno degli anni del periodo 2007-2012, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda gli anni 2010, 2011 e 2012, con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.